STATUTO IN NUMERO 10 ARTICOLI

1)Il reddito tra cittadini deve tendere al livellamento fra connazionali, con una proporzionalità in linea con i principi costituenti  dell’Associa-zione.  Ponendosi fine agli scandalosi da uno a mille attuali che si spingono a punte anche di uno  a duemilioni.  --------------------------------                                                                                                                                                                                                                              

2)Viene stabilito il principio del diritto a vivere in pace ed onestà sul territorio del nostro paese. Come conseguenza di codesto diritto per i cittadini onesti a vivere serenamente, nasce il diritto dovere per chi non rispetta codesto fondamentale modo di vita, di adeguarsi; in mancanza di adeguamento volontario, sarà lo Stato ad assumere le iniziative tutte occorrenti per il perseguimento del risultato irrinunciabi-le.  Lo Stato italiano, sancirà soltanto, la scelta di vita  operata dai sog-getti irrispettosi del diritto prevalente altrui descritto al presente articolo.------------------------------------------------------------------------------------

3)Prioritaria importanza va attribuita agli organi di informazione, in quanto gli stessi sono suscettibili di condizionare ed influenzare enor-memente l’opinione pubblica ed individuale. Indi viene dato libero ac-cesso all’attività giornalistica, da adesso aperta a tutti i cittadini italiani senza alcuna condizione limitativa, se non quelle previste nel presente articolo. A tutti coloro che svolgono l’attività giornalistica verrà attribui-to un punteggio che regolamenterà il diritto a svolgere l’attività. I criteri che regolamentano l’art. 2 precedente, vengono applicati e sviluppati per estensione al presente articolo.-----------------------------------------------

4) E’ riconosciuto il diritto alla vita, assoluto e prevalente. Per tutti colo-ro che lo riconoscono e lo rispettano.  La garanzia costituzionale a tale diritto insopprimibile, produce un interesse soltanto secondario per la tutela di chi non vi si è riconosciuto.-----------------------------------------------

5)Va anteposto all’interesse economico, quello ad una sana, attiva, se -rena vita di relazione e non.  Vanno sviluppati i presupposti, necessari per il conseguimento di tale risultato.---------------------------------------------

6)Uno dei punti primari per il raggiungimento degli obiettivi sanciti dal-l’art. 5, è quello di vivere in un ambiente naturale rispettoso degli equi-libri. Il riequilibrio primo da attuare, riguarda la specie umana.  Di con-seguenza e con gradualità possibilmente più veloce, va realizzato il recupero delle risorse naturali, tanto quelle viventi quanto tutte le altre.  Ogni forma di vita naturale va rispettata, intendendosi tale quella degli animali, quella vegetale, quella geologica, ed ogni altra in genere.

7)Fra il diritto di chi  opera per l’attuazione del riportato allo art.6, e chi lo ostacola, se non peggio agisca, è fondamentale la priorità del primo sugli altri e la tutela regolata al pari di quanto stabilito all’art.4.------------

 8-SEZ.A)Requisiti per essere associati sono: la maggiore età, la cittadinanza italiana, e la condivisione dei principi tutti di cui all’Atto Costitutivo ed allo Statuto della Associazione.La verifica spetta al Consiglio Direttivo. Per converso la perdita di uno dei requisiti, riscontrata dal Consiglio Direttivo, da atti e comportamenti tenuti dall’associato, produce di diritto la esclusione e  l’allontanamento dalla Associazione.  Sono previste due figure di soci. I fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione.  Gli ordinari: coloro che hanno ottenuto l’iscrizione. Una terza figura sono i sostenitori: coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione, ma non l’hanno conseguita.------------

8-SEZ.B)In deroga al solo requisito della cittadinanza italiana:  A)I cittadini della comunità europea non di cittadinanza italiana, possono richiedere ed ottenere di divenire sostenitori.          Essi manterranno solamente detta qualifica senza diritto di voto. Occorre che transitino precentemente per la figura dell’aspirante sostenitore. B)Tutti coloro che non hanno cittadinanza della Unione Europea, anche apolidi, possono richiedere ed ottenere la qualifica di aspiranti sostenitori. Essi manterranno solamente detta qualifica senza diritto di voto.  Le figure della norma in deroga, ed i sostenitori in genere non rivestono qualifica di soci.-------------------------------------------------------------------------

Tutte le figure sopra menzionate possono partecipare alle Assemblee.  Il diritto di voto in Assemblea compete ai soci fondatori ed ordinari.  La quota per anno solare da versare al momento della richiesta, è fissata in euro due, per tutte le figure di soci e non soci; e non va ripetuta da chi ottiene la qualifica di socio ordinario.  Per gli studenti la quota è di euro uno. Tutte le votazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo, saranno prese a maggioranza dei votanti presenti.  Soltanto in caso di parità, e se a voto palese, sarà approvata la proposta riportante il voto del Presidente.--------------------------------------------------------------------------

9) La struttura della Associazione si fonda sul principio  dell’avvicen-damento e dell’intercambiabilità.  Quanto disciplinato per i soci fonda-tori all’Atto Costitutivo, è in simbiosi col compito attribuito agli stessi di vigilare sul rispetto dei capisaldi dell’ Associazione da essi ideati. In  merito agli incarichi, alle cariche che dovessero essere affidate dal-l’Associazione, o conseguite a qualsiasi titolo per mezzo dell’Associa-zione, in qualsivoglia maniera, anche elettiva, si applica l’assunto del presente articolo.  Nel rispetto dei principi di libertà cui si ispira la As-sociazione, qualora un Associato per sue scelte personali dovesse de-cidere di venire meno agli impegni assunti con l’accettazione dei con-tenuti dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sempre nel rispetto della li-bertà di scelta, questi sarà tenuto al solo ristoro del danno provocato alla Associazione, nella quantificazione da esso stesso concordata, preventivamente alla candidatura, od alla assunzione di cariche, o ruoli, o mansioni, con l’Associazione. Per tutti questi soggetti analogo criterio viene adottato per le prese di posizione in contrasto con Atto Costitutivo e Statuto siano esse manifestate in votazioni, quanto e-spresse in maniera avulsa da votazioni.  ----------------------------------------

10) Sulla rete verrà data attuazione ad un notiziario che verrà pubbli-cato senza rispetto di cadenze calendarizzate,pertanto aperiodico, pri-vo di testata, indi non regolare. Gli viene attribuito nome: “L’Irregolare”.   Esso assume la funzione di organo ufficiale dell’Associazione.  L’autore, previsto dalla legge quale figura cui imputare la responsabi-lità per gli scritti e le opinioni, è la persona del Presidente Antonino Russo.  Il fornitore di hosting verrà individuato.   Tutti gli scritti sulla rete od in altra sede, come tutte le iniziative anche di scarso rilievo attinenti l’Associazione, debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. ---------------------------------------------------------------



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

                REPUBBLICA ITALIANA

L?anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di ottobre, in Catania(CT), in via S.Maddalena 14, sono presenti i signori: Antonino  Russo, nato a Catania il 22/8/1948, ed ivi residente in via Domenico Cimarosa 10, cf:RSSNNN48M22C351K; Danilo Marco Rita Leanza nato a Catania il 24/08/1971 ed ivi residente in via Galermo n.206H, cf: LNZDLM71M24C351Q. Detti comparen-ti,cittadini italiani, della cui identità personale gli stessi  sono certi fra loro, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1-Tra i signori Antonino Russo, e Danilo Marco Rita Leanza, è costituita una Associazione non riconosciuta, denominata:?Vivere in serenità?.  

Art.2 ? La Associazione ha sede in Catania via S. Maddalena n.14. Potranno essere istituite sedi secondarie su determinazione del Consiglio Direttivo.  

Art. 3 ? La durata della Associazione è a tempo indeterminato.  

Art. 4 ? Il patrimonio dell?Associazione è costituito da: la quota annuale versata dagli associati; i contributi volontari di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati; le sovvenzioni dello Stato, della Regione, o di Enti Sopranazionali; gli eventuali proventi derivanti dalla fornitura di servizi; le donazioni e lasciti testamentari.  L?Associazione non ha fini di lucro e si fonda su una ?struttura non lucrativa? ?SNL?; persegue i propri scopi grazie all?attività prestata volontariamente e gratuitamente dai propri associati.  Eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie, contributi ed elargizioni che dovessero essere effetuati a favore della Associazione, costituiranno un fondo autonomo di proprietà della Associazione, la gestione ed amministrazione sarà di competenza del Presidente. 

Art. 5 ? Sono organi della Associazione: l?Assemblea  -  il Consiglio Direttivo  -  il Presidente. 

Art. 6 ? Il Consiglio Direttivo si compone  di un numero variabile da due a sette membri. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.  Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario. Le cariche di Presidente e Segretario, o Vice Presidente e Segretario, possono anche essere cumulate tra loro.   Per i primi tre anni sono componenti del Consiglio Direttivo e contemporaneamente designati con la seguente carica: Antonino Russo Presidente;  Danilo Marco Rita Leanza Vice Presidente e Segretario.  I detti accettano le cariche.  La rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo sopra designato ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. 

Art. 7 ?  Le finalità e gli scopi da realizzare da parte della Associazione vengono individuati nel perseguimento e raggiungi-mento della serenità, della vita, per tutti gli uomini desiderosi di impostarla, a codesto stato mentale, e stile; con il rispetto delle regole di libertà, eguaglianza, sicurezza sociale, ed equità.  L?Associazione sarà di conseguenza impegnata nel campo politico, culturale, sociale, sportivo, ed in ogni campo utile al coronamento degli obiettivi prefissati.    Primaria è la promozione della attività politica, estrinsecantesi nella determinazione della vita politica del paese, con svolgimento di tutte le azioni occorrenti per la realizzazione, ispirata alle finalità della Associazione in ogni sua forma, nel rispetto della legge.  La denominazione della Associazione ?Vivere in serenità? ed il contrassegno simbolo della Associazione, sono entrambi di proprietà esclusiva del socio fondatore Russo Antonino; e da questi messi a disposizione gratuitamente della Associazione, unicamente per il conseguimento delle finalità della Associazione medesima; e potranno essere utilizzati anche per le liste elettorali predisponende per concorrere alle elezioni politiche tutte con schieramenti politici elettorali, con proprie liste e candidati, in qualsiasi e competizione e maniera si manifesteranno.   La registrazione del presente atto, si estende alla denominazione ?Vivere in serenità? ed al contrassegno e simbolo in uso alla Associazione con e per le modalità su descritte.   Il simbolo e contrassegno di cui ante, è rappresentato dalla riproduzione della effige della balena bianca. Il più grande degli animali esistenti. Con la registrazione del presente atto, diviene detto simbolo di uso esclusivo della Associazione e dei propri schieramenti politici elettorali in qualsiasi e competizione e maniera si manifesteranno.

 Art. 8 ? I metodi di realizzazione per quanto agli scopi e finalità della associazione, vengono attuati mediante l?utilizzazione di tutte le attività dalla teatrale, alla cinematografica, fotografica, assemblee, adunate, gare, concerti, comizi, tanto in concretezza e reali, quanto virtuali nella rete internet; e di ogni altra iniziatia proficua alla bisogna.

Art. 9 - Lo Statuto della Associazione allegato, e sottoscritto per approvazione contestualmente, integra quanto non regolato dall?Atto Costitutivo.   Per quanto non disciplinato si rinvia alle norme di legge in materia. Ai fini fiscali le parti dichiarano essere il fondo comune iniziale di euro 400,00(quattrocento/00), conferito dagli associati in parti uguali tra loro.

Art. 10 ? Le spese del presente atto, registrazione, a carico della Associazione.   I comparenti dopo attenta lettura dei presenti atti, Costitutivo e Statuto, dichiarano di approvarli in quanto conformi alle loro volontà e  li sottoscrivono. I presenti scritti occupano numero 8 facciate di 4 fogli.  Sottoscritto alle ore

firmato  Antonino Russo

firmato  Danilo Marco Rita Leanza

 

 

 

  

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